Obblighi delle Fattorie didattiche e/o sociali

Ai sensi del Regolamento n. 07/Pres. del 22.01.2010, BUR n. 5 del 03.02.2010 disciplinante i requisiti, i criteri e le modalità per l’ottenimento della qualifica di Fattoria didattica e/o sociale in attuazione dell’Articolo 23 della Legge 23 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18.

 Art. 3 obblighi delle Fattorie didattiche

 1. La Fattoria didattica deve:

a) consentire le ispezioni dell’ERSA finalizzate alla verifica dei requisiti necessari all’iscrizione e

mantenimento della stessa nell’Elenco di cui al successivo articolo 5, comma 2;

b) garantire la presenza del referente nel corso delle visite che potrà essere coadiuvato da altri collaboratori;

c) informare verbalmente, prima della visita, in merito alle aree ed attrezzature a rischio con particolare riferimento a quelle delimitate e segnalate;

d) accertarsi con gli accompagnatori, su eventuali allergie, intolleranze o problemi particolari degli utenti nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 12, comma 3;

e) garantire, in caso di presenza, il controllo degli animali nel loro comportamento;

f) informare l’ERSA di ogni eventuale variazione nei dati trasmessi in sede di richiesta di accreditamento per l’iscrizione nell’Elenco regionale;

g) eseguire, con le precauzioni necessarie a garantire la massima protezione dei visitatori, le operazioni colturali, la gestione del bestiame, le lavorazioni, se realizzate in concomitanza con le visite;

h) comunicare all’ERSA, entro quindici giorni dall’evento, la sospensione temporanea o la cessazione dell’attività. La cessazione dell’attività comporta la cancellazione dell’azienda dall’Elenco regionale;

i) tenere un apposito registro delle visite, secondo il modello approvato con decreto del Direttore generale dell’ERSA, e renderlo disponibile su richiesta dell’Agenzia.

 

Art. 5 adempimenti dell’ERSA relativamente alle Fattorie didattiche

 

1. L’ERSA, a seguito di specifica domanda presentata all’Agenzia stessa, procede all’attribuzione della qualifica di Fattoria didattica previa verifica del possesso dei requisiti di cui all’articolo 2.

2. L’ERSA tiene l’Elenco regionale delle Fattorie didattiche.

3. L’ERSA, oltre all’Elenco di cui al comma 2, tiene una lista nominativa aggiornata di tutti gli insegnanti e dei soggetti elencati all’articolo 2, comma 1, lettera a) che hanno partecipato ai corsi di formazione promossi o riconosciuti dall’Agenzia medesima.

4. L’ERSA provvede annualmente ad effettuare il controllo sulle Fattorie didattiche individuate, tramite sorteggio, nella misura almeno del quindici per cento del totale di quelle iscritte nell’Elenco o su segnalazione, per verificarne, nel tempo, il mantenimento dei requisiti richiesti dal presente regolamento.

5. Qualora siano riscontrate difformità dai requisiti di cui al presente regolamento, l’ERSA informa per iscritto la Fattoria didattica, in persona dell’imprenditore titolare della stessa o del suo rappresentante individuato nei modi di legge, con contestuale invito ad eliminare, entro il termine di trenta giorni, le difformità riscontrate, pena la cancellazione della stessa dall’Elenco di cui al comma 2.

 

Ai sensi del Regolamento n. 07/Pres. del 22.01.2010, BUR n. 5 del 03.02.2010 disciplinante i requisiti, i criteri e le modalità per l’ottenimento della qualifica di Fattoria didattica e/o sociale in attuazione dell’Articolo 23 della Legge 23 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18.

 

Art. 7 obblighi delle Fattorie sociali

 

 

1. La Fattoria sociale deve adempiere agli obblighi previsti per le Fattorie didattiche di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) ad h) ed inoltre deve tenere un apposito registro degli interventi, secondo il modello approvato con decreto del Direttore generale dell’ERSA, e renderlo disponibile su richiesta dell’Agenzia.

 

Art. 8 adempimenti dell’ERSA relativamente alle Fattorie sociali

 

1. L’ERSA, a seguito di specifica domanda presentata all’Agenzia stessa, procede al rilascio della qualifica delle aziende agricole quali Fattorie sociali previa verifica del possesso dei requisiti di cui all’articolo 6.

2. L’ERSA, tiene l’Elenco regionale delle Fattorie sociali.

3. L’ERSA, provvede annualmente ad effettuare il controllo sulle fattorie sociali, individuate tramite sorteggio nella misura almeno del quindici per cento di quelle totali iscritte nell’Elenco o su segnalazione, per verificarne, nel tempo, il mantenimento dei requisiti richiesti dal presente regolamento.