Gli operatori devono tenere aggiornato il fascicolo aziendale e adottare un sistema di tracciabilità e rintracciabilità (di cui al Reg. CE n. 178/2002) che consenta di verificare l'utilizzazione della dicitura «Prodotto di montagna» in conformità ai requisiti previsti dal Dec. Min. 57167 del 26/07/2017 (es. riportare la dicitura nella fattura di vendita). Nel caso si tratti di cooperativa o altra forma associativa di produttori, devono essere forniti anche i dati, di cui ai relativi fascicoli aziendali aggiornati, delle aziende associate.
I caseifici che intendono avvalersi dell’indicazione facoltativa “Prodotto di montagna”, in quanto soggetti inclusi in tale filiera di qualità, sono responsabili dell’origine e della provenienza del latte utilizzato per i prodotti sui quali viene apposto il logo. Altresì i conferitori qualificati per le produzioni etichettate “Prodotto di montagna” hanno la responsabilità di fornire latte prodotto nell’ambito di una completa osservanza delle prescrizioni del Reg. Del. UE n. 665/2014 e di mettere a disposizione del caseificio tutto il supporto informativo necessario a rendere evidente tale osservanza (es. dati aziendali e documentazione comprovante l’origine e la provenienza delle materie prime utilizzate per la produzione). Il caseificio può utilizzare la procedura operativa, intesa come esempio di iter metodologico e organizzativo, finalizzata alla definizione delle modalità di gestione di un elenco di conferitori aventi titolo per le forniture di latte presso l’impianto di trasformazione che intenda avvalersi dell’indicazione facoltativa “Prodotto di montagna”.
Tutte le informazioni previste nel Dec. Min. 57167 del 26/07/2017 devono essere rese immediatamente disponibili (su supporto informatico o cartaceo) da parte degli operatori su richiesta degli Organi di controllo.
Le linee guida sulle condizioni di utilizzo dell’indicazione facoltativa di qualità “prodotto di montagna” in merito all’origine degli alimenti destinati all’alimentazione animale definiscono gli adempimenti per tipologia di operatore. (Dec. Min. del 20/07/2018).
In particolare, fermo restando che le indicazioni relative alla tracciabilità dei mangimi di montagna possono essere contenute nelle registrazioni previste dal Reg. (UE) n. 183/2005,
Se l'approvvigionamento di mangimi di montagna avviene, anche in parte, nella stessa azienda di allevamento, l'allevatore, oltre a mantenere aggiornato il fascicolo aziendale, è tenuto a mettere a disposizione degli Organi di controllo le seguenti informazioni:
Gli approvvigionamenti extra aziendali di mangimi di montagna devono risultare da apposita documentazione (documentazione commerciale e/o dichiarazione sull'origine degli alimenti per animali di allevamento inclusi nella filiera di qualità «Prodotto di montagna« di cui al Dec. Min. n. 57167 del 26/07/2017, allegata al Dec. Min. del 20/07/2018).
In ogni fase i mangimi di montagna devono essere tenuti distinti dagli altri mangimi mediante la detenzione in appositi locali oppure, se detenuti negli stessi locali, mediante l'apposizione di un apposito cartello che specifichi:
a)elenco dei terreni destinati alla produzione di mangimi, identificati dagli estremi catastali;
b)piano colturale (superfici destinate a pascolo/coltivazione di foraggi e/o cereali e/o altro destinate all'alimentazione del bestiame) e i dati relativi alle produzioni ottenute nell'ultimo triennio.
Il produttore primario, nelle registrazioni tenute ai sensi del Reg. CE n. 183/2005, all. I, parte A II punto 2 lettera e), deve riportare altresì elementi che correlano i mangimi di montagna prodotti in azienda con quelli ceduti;
Ogni trasferimento/cessione di mangimi di montagna deve essere accompagnato dalla dichiarazione sull'origine degli alimenti per animali di allevamento inclusi nella filiera di qualità «Prodotto di montagna« di cui al Dec. Min. 26/07/2017 n. 57167, allegata al Dec. Min. del 20/07/2018, ma tale dichiarazione può essere omessa, qualora le indicazioni presenti nella stessa siano riportate sulla documentazione commerciale che scorta il mangime di montagna. La dichiarazione, la documentazione commerciale e gli imballaggi recano il lotto di produzione o, se diverso, di confezionamento.
Tutta la documentazione deve essere conservata dagli operatori per almeno cinque (5) anni.