L’articolo 55, del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, definisce gli oneri necessari per l’effettuazione dei controlli fitosanitari. È prevista una tariffa fitosanitaria annuale, che ha validità dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere corrisposta entro il 31 gennaio del relativo anno solare.