Denunce annuali di produzione

Il D.M. 8 febbraio 2005 relativo alle Norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite specifica all’articolo 7 prevede le disposizioni della denuncia di produzione di materiali di moltiplicazione. Nello specifico:

1. Possono produrre piante di vite o loro materiali di moltiplicazione solo le ditte registrate ai sensi del decreto legislativo 214/2005. A tal fine devono presentare domanda al servizio fitosanitario regionale competente per territorio ove ha sede il centro aziendale. Qualora la ditta abbia centri aziendali ubicati in più regioni deve inoltrare domanda anche ai servizi fitosanitari competenti per territorio ove hanno sede i vari centri aziendali. Nel caso che l'attività svolta non contempli un centro aziendale, ma solo campi di produzione o depositi, è sufficiente inviare ai servizi fitosanitari competenti copia della domanda di autorizzazione nonché del certificato di iscrizione al registro ufficiale dei produttori relativo al centro aziendale a cui fa capo il campo di produzione o il deposito.

2. Le ditte che intendono produrre piante di vite o loro materiali di moltiplicazione sono tenute a denunciare, nei modi e nei termini stabiliti nel presente decreto, le colture istituite per la produzione di detti materiali, la consistenza dei materiali ottenuti e la provenienza di quelli di cui hanno comunque acquisito la disponibilità, nonché le relative variazioni.

3. Le ditte interessate sono tenute al pagamento delle tariffe fissate per il controllo ufficiale e la certificazione, conformemente a quanto stabilito dal presente decreto.

 Annualmente i soggetti autorizzati a praticare l’attività di vivista viticolo hanno l’obbligo di presentare la denuncia di produzione dei materiali di moltiplicazione della vite entro il 30 giugno di ogni anno.