Adempimenti generali

L’articolo 21, comma 1 del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, definisce gli obblighi dei soggetti autorizzati: 

a) tenere presso ciascun Centro aziendale una pianta aggiornata relativa ai vegetali coltivati, prodotti, conservati, immagazzinati od utilizzati di cui all'articolo 19;
b) tenere presso ciascun Centro aziendale un registro, vidimato dal Servizio fitosanitario competente,
contenente almeno i dati di cui all'allegato XI, ai fini della registrazione degli estremi dei passaporti e del relativo movimento dei vegetali e prodotti vegetali acquistati per essere conservati o piantati nell'azienda, in produzione o trasferiti a terzi;
c) conservare per almeno un anno i documenti relativi al materiale ricevuto, in particolare i passaporti delle piante;
d) designare il titolare o altra persona tecnicamente esperta in materia di produzioni vegetali e di questioni fitosanitarie attinenti alla produzione, per mantenere i contatti con il Servizio fitosanitario competente per territorio;
e) eseguire i controlli visivi nel periodo vegetativo, ad intervalli appropriati, secondo i tempi e i modi eventualmente stabiliti dal Servizio fitosanitario regionale;
f) informare immediatamente il Servizio fitosanitario competente di qualsiasi manifestazione atipica di organismi nocivi, di sintomi o di qualsiasi altra anomalia relativa ai vegetali presenti in azienda;
g) permettere l'accesso in azienda alle persone incaricate dal Servizio fitosanitario regionale competente, in particolare per ispezioni e/o per campionamenti, e permettere altresì l'accesso ai registri di cui al punto b) e ai documenti relativi;
h) ottemperare alle prescrizioni impartite dal Servizio fitosanitario competente e collaborare con esso in ogni altro modo;
i) comunicare ogni variazione dei dati indicati nella richiesta di autorizzazione entro sessanta giorni dal verificarsi della stessa e restituire entro gli stessi termini l'autorizzazione di cui all'articolo 19 nel caso dicessazione dell'attività;
l) per i produttori, riportare gli estremi dell'autorizzazione su tutta la documentazione amministrativa concernente la propria ditta;
m) indicare nella richiesta di autorizzazione le specie che intendono produrre o commercializzare;
n) comunicare ai Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio i campi di piante madri e di produzione;
n-bis) comunicare annualmente, al Servizio fitosanitario regionale, secondo le modalita' da esso stabilite, l'elenco delle specie vegetali prodotte e commercializzate.

Oltre agli adempimenti sopra indicati, i soggetti autorizzati a esercitare l’attività di vivaistita viticolo dovranno presentare la domanda di certificazione nematologica quando intendono mettere a dimora materiale di categoria certificato